Art. 1 - COSTITUZIONE
Sulla base del CCNL e degli accordi aziendali intervenuti tra
l'Azienda Milanese Servizi Ambientali Milano e le OO.SS. CGIL-CISL-UIL,
è costituito il " Fondo Integrativo Assistenza Sociale"
( FIDAS) con Organi, Ordinamento ed Amministrazione stabiliti
dal presente Statuto.
Art. 2 - SEDE E DURATA
Il Fondo ha sede in Milano Via Olgettina, 25 e la durata è
fissata a tempo indeterminato.
Art. 3 - SCOPO
Il Fondo ha per scopo la predisposizione e l'attuazione, senza
fini di lucro, di ogni forma di prestazione previdenziale, assistenziale
e sanitaria nei confronti dei suoi beneficiari, sia in forma diretta,
sia attraverso la stipulazione di polizze assicurative, secondo
le modalità previste nel Regolamento.
Le prestazioni previdenziali e assistenziali possono riguardare
a titolo esemplificativo uno o più dei seguenti trattamenti:
Previdenza integrativa;
Assicurazione sulla vita;
Assicurazione contro gli infortuni;
Assicurazione a copertura dei rischi di invalidità ed inabilità;
Assicurazione per il rimborso di spese mediche e ricovero.
Nell'ambito delle prestazioni previdenziali, assistenziali sanitarie,
l'intervento del Fondo è inteso a integrazione e non in
sostituzione delle forme istituzionalmente previste dagli Enti
preposti per legge al Servizio Sanitario Nazionale e dai servizi
aziendali vigenti, ed è riferito solamente ai lavoratori
in produzione e loro familiari a carico. Il Fondo potrà
inoltre promuovere, coordinare ed attuare anche attività
di carattere sociale, ricreativo e culturale a favore dei propri
associati che siano compatibili con le proprie finalità
istitutive.
Il Fondo si pone l'obbiettivo di favorire la partecipazione di
tutti i lavoratori e delle loro eventuali rappresentanze di base
che siano espressione unitaria e pluralistica delle OO.SS, alle
attività di cui sopra in tutte le varie fasi di progettazione,
realizzazione e controllo.
Art. 4 - SOCI - ISCRIZIONE E RECESSO
Socio Ordinario del Fondo, è AMSA Azienda Milanese Servizi
Ambientali. Sono Soci Beneficiari del Fondo i dipendenti dell'AMSA
con esclusione dei dirigenti.
L'iscrizione dei Soci Beneficiari è automatica e decorre
dal giorno dell'assunzione. Il recesso dei Soci Beneficiari coincide
con la cessazione dal servizio ovvero dal successivo inquadramento
quale dirigente presso l'AMSA e non determina il diritto ad alcun
rimborso dei contributi versati, fermo restando l'eventuale trattamento
previdenziale o assistenziale già acquisito a favore loro,
dei loro familiari a carico o superstiti.
Ai figli minori dei Soci Beneficiari che venissero a mancare in
dipendenza del rapporto di lavoro, continueranno a spettare le
stesse prestazioni alle quali avevano diritto al momento del decesso
del genitore, fino al conseguimento della maggiore età.
Art. 5 - CONTRIBUZIONE
Il Patrimonio del Fondo é costituito dai contributi ordinari
dei Soci e dai contributi straordinari provenienti da altre fonti
determinati ai sensi del presente articolo.
Il contributo ordinario dovuto dagli iscritti al FIDAS è
fissato in percentuale sulla retribuzione individuale in atto
al 1 gennaio di ogni anno (imponibile INPDAP). Il contributo ordinario
dovuto dall'AMSA sarà quello previsto dagli accordi sindacali
intervenuti tra l'Azienda e le OO.SS. di cui all'art.1. Il Consiglio
di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio di Previsione
proporrà alle parti stipulanti gli accordi integrativi
aziendali eventuali modifiche alle percentuali in vigore. Al Fondo
dovranno affluire inoltre i contributi già previsti dagli
accordi aziendali vigenti per prestazioni attualmente erogate
dall'Azienda e trasferite al FIDAS. Il Fondo potrà accettare
donazioni, oblazioni e contributi straordinari (quali a titolo
esemplificativo "una tantum", contribuzioni straordinarie,
ecc.).
L'iscritto può variare ogni anno la misura del contributo
ordinario, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione,
secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. I contributi dei
Soci Ordinari e dei Soci Beneficiari sono determinati in un unico
importo il cui versamento è effettuato cumulativamente
dal Socio Ordinario mensilmente.
Art. 6 - PRESTAZIONI E LORO EROGAZIONI
Allo scopo di mantenere efficienza ed elasticità alla gestione
del Fondo, gli organi amministrativi dello stesso ridurranno al
minimo indispensabile gli adempimenti per la richiesta delle prestazioni.
Le prestazioni a carico del Fondo saranno erogate sulla base di
norme e procedure contenute in appositi regolamenti deliberati
dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso l'erogazione delle
prestazioni economiche sarà effettuata, di norma, sotto
forma di rimborso di spese già effettuate. Non verranno
erogate prestazioni agli iscritti che per motivi di carattere
privato si trovino in aspettativa non retribuita. Ai fini delle
prestazioni economiche saranno considerati unicamente gli eventi
posteriori alla data di iscrizione al Fondo, con esclusione di
quelli già in corso.
Art. 7 - ORGANI DEL FONDO
Sono organi del Fondo:
L'Assemblea degli iscritti;
Il Consiglio di Amministrazione;
Il Comitato Esecutivo;
Il Collegio Sindacale;
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Il Tesoriere; Il Segretario.
Art. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
Art. 8.1 - Modalità e Convocazione
L'Assemblea è formata dal Socio Ordinario e dai Soci Beneficiari.
L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza
di almeno il 50% più uno dei Soci in prima convocazione
e senza alcun limite di presenza in seconda convocazione comunque
rappresentati. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei Soci intervenuti. L'assemblea Straordinaria è validamente
costituita con la presenza di almeno il 50% più uno dei
Soci in prima convocazione e con un numero non inferiore ad 1/3
dei Soci in seconda convocazione comunque rappresentati. Essa
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti.
La convocazione dell'Assemblea Ordinari a e Straordinaria avviene
mediante affissione alle bacheche aziendali, della sede centrale,
dei dipartimenti e dei nuclei, dell'avviso di convocazione contenente
la data della adunanza, l'ora, nonché l'ordine del giorno
da discutersi, entro e non oltre 30 giorni precedenti la data
fissata per l'Assemblea o mediante l'invio entro lo stesso termine
a cura del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata,
oppure tramite consegna, con sottoscrizione per ricevuta, di avviso
contenente la data e l'ora fissata per l'adunanza, l'ordine del
giorno da discutere, nonché la delega prestampata in calce,
in bianco, da riempirsi a cura di ogni iscritto, in caso di impossibilità
a presenziare, a favore di altro iscritto al Fondo.
Art. 8.2 - Compiti istituzionali dell'Assemblea Ordinaria.
L'Assemblea Ordinaria:
elegge i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale in sua rappresentanza, secondo le norme dell'allegato
Regolamento Elettorale, fissandone la durata;
approva il preventivo annuale;
approva il rendiconto annuale.
Art. 8.3 - Compiti istituzionali dell'Assemblea Straordinaria.
L'Assemblea Straordinaria:
approva le modifiche dello Statuto;
delibera lo scioglimento del Fondo e nomina dei liquidatori.
Art. 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 9.1 - Composizione.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 10 (dieci)
membri di cui: 4 (quattro) eletti tra persone designate dal Socio
Ordinario e quindi dall'AMSA;
6 (sei) eletti tra i Soci Beneficiari.
Art. 9.2 - Compiti istituzionali del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione:
predispone il preventivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea
degli iscritti;
propone le modifiche al presente Statuto, da sottoporre alla ratifica
dell'Assemblea degli iscritti;
delibera i Regolamenti contenenti le norme e le procedure per
l'erogazione delle prestazioni;
nomina al suo interno il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
determina le direttive di massima delle seguenti prestazioni:
* previdenza;
* assistenza;
* malattia;
* attività ricreative e culturali;
conferisce deleghe a uno o più consiglieri per l'esecuzione
di incarichi specifici; cura la gestione del Fondo e stabilisce
i criteri e i metodi per la definizione delle prestazioni agli
iscritti; nomina il Comitato Esecutivo.
Art. 9.3 - Durata dell'Organo
I membri del Consiglio di Amministrazione, sia quelli di rappresentanza
aziendale che quelli eletti dall'Assemblea degli iscritti permangono
in carica per un periodo non superiore a tre anni in conformità
a quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria all'atto della nomina
e sono rieleggibili.
Art. 9.4 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Validità della costituzione.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o su richiesta
di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione,
e si riunisce una volta al mese. Le riunioni del Consiglio sono
presiedute dal Presidente e sono validamente costituite qualora
siano presenti la metà più uno dei suoi componenti,
tra cui il Presidente e almeno un membro rappresentante ciascuna
categoria di Soci.
Art. 9.5 - Delibera e loro approvazione.
Tutte le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza
dei membri presenti.
Ciascuno dei membri ha diritto ad un voto ed in caso di parità
dei voti espressi quello del Presidente sarà preponderante.
Art. 9.6 - Sostituzione del membro dimissionario od assente
Il membro del Consiglio di Amministrazione dimissionario o che
sia rimasto assente ingiustificato per tre convocazioni consecutive
del Consiglio, se designato dal Socio Ordinario, verrà
cooptato dal Consiglio su designazione di quest'ultimo, se eletto
tra i Soci Beneficiari, verrà cooptato dal Consiglio mediante
elezione del primo candidato non eletto. La cooptazione dei membri
comunque non potrà essere effettuata per un numero superiore
a 3 (tre), ed i membri cooptati decadranno dal mandato contestualmente
alla scadenza della carica degli altri componenti del Consiglio
di Amministrazione.
Se nel corso dell'esercizio venissero meno più di tre membri
tra quelli eletti tra i Soci Beneficiari, o tra quelli designati
dal Socio Ordinario, sarà obbligo del Presidente del Consiglio
di Amministrazione indire una convocazione dell'Assemblea degli
iscritti per assumere le opportune delibere. A tale scopo l'Assemblea
dovrà essere convocata entro e non oltre 90 (novanta) giorni
dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione con cui
si sia preso atto del verificarsi di una delle circostanze descritte
nel capoverso che precede.
Art. 9.7 - Gratuità del mandato
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta esclusivamente
il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro incarico.
Tu t t a v i a l'Assemblea può assegnare agli stessi un
emolumento per incarichi speciali.
Art. 10 - COMITATO ESECUTIVO
Gli affari del Fondo potranno essere condotti anche tramite un
Comitato Esecutivo formato dal Presidente e da 3 (tre) membri
dei quali 1 (uno) scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione
designato dal Socio Ordinario e 2 ( due) designati dai Soci Beneficiari.
Tutti i membri del Comitato Esecutivo avranno diritto ad un solo
voto. In caso di parità dei voti espressi quello del Presidente
sarà preponderante.
Il Comitato Esecutivo si riunirà a seconda delle necessità.
Art. 11 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente rappresenta legalmente il Fondo e sovrintende alla
gestione dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente convoca il Consiglio.
Il Presidente predispone il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione
del Consiglio. In caso di temporaneo impedimento, il Presidente
sarà sostituito da un Consigliere da lui delegato, che
non può essere in ogni caso né il Tesoriere né
il Segretario.
Art. 12 - IL TESORIERE
Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio ambito un Tesoriere.
Al Tesoriere è affidato il compito di accertare e curare
le disponibilità di cassa del Fondo.
La cassa del Fondo sarà istituita aprendo conto corrente
bancario. Il Tesoriere controfirma, unitamente al Presidente,
i mandati di pagamento del Fondo.
Art. 13 - IL SEGRETARIO
Il Segretario del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione
tra i suoi componenti. Il Segretario compila i verbali delle riunioni
che devono essere conservati in apposita raccolta. Il Segretario
istruisce le pratiche da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
In caso di assenza del Segretario le funzioni di verbalizzante
vengono svolte da altro Consigliere .
Art. 14 - IL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è composto da 5 (cinque) membri di
cui 3 (tre) eletti tra i Soci Beneficiari e 2 ( due) tra le persone
designate dal Soci o Ordinario. Al proprio interno il Collegio
nomina il Presidente. I Sindaci possono assistere alle riunioni
del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale esercita
le funzioni di controllo della gestione del Fondo. Nessun compenso
è dovuto ai Sindaci, salvo il rimborso delle spese sostenute
per ragione del loro ufficio.
Art. 15 - AMMINISTRAZIONE DEL FONDO
All'Amministrazione del FIDAS provvede il Consiglio di Amministrazione
. L'AMSA curerà, senza compenso alcuno, le operazioni di
cassa e di Segreteria del Fondo, sulla base delle procedure che
verranno all'uopo stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 16 - RENDICONTI ANNUALI
L'esercizio finanziario decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di
ogni anno. Entro il 30 Aprile di ogni anno deve essere approvato
il rendiconto dell'esercizio finanziario relativo all'anno precedente.
Ove particolari ragioni lo richiedano il rendiconto dell'esercizio
finanziario potrà essere approvato entro il 30 Giugno di
ogni anno.
Art. 17 - SCIOGLIMENTO DEL FONDO
La decisione relativa all'eventuale scioglimento del Fondo, nonché
inerente le modalità di liquidazione, competono all'Assemblea
Straordinaria degli iscritti (ex art. 8.3 del presente Statuto).
Tale decisione sarà verbalizzata da un notaio. L'Assemblea
determinerà le risultanze contabili.
Circa la destinazione del patrimonio si dovrà osservare
la seguente disposizione: i beni risultanti dalla liquidazione
saranno devoluti ad opere assistenziali e di beneficenza.
In ogni caso le risultanze attive non potranno essere distribuite
agli iscritti.
Art. 18 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie insorte tra i Soci o tra questi e il Fondo
o i suoi Organi sono sottoposte al giudizio di tre arbitri da
nominarsi di comune accordo tra le parti o, in casi di disaccordo,
da nominarsi uno per ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente
del Tribunale di Milano. Essi agiscono quali amichevoli compositori
secondo equità e senza formalità di procedere. Il
lodo sarà inappellabile.
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