CHI SIAMO
 
Art. 1 - COSTITUZIONE

Sulla base del CCNL e degli accordi aziendali intervenuti tra l'Azienda Milanese Servizi Ambientali Milano e le OO.SS. CGIL-CISL-UIL, è costituito il " Fondo Integrativo Assistenza Sociale" ( FIDAS) con Organi, Ordinamento ed Amministrazione stabiliti dal presente Statuto.

Art. 2 - SEDE E DURATA

Il Fondo ha sede in Milano Via Olgettina, 25 e la durata è fissata a tempo indeterminato.

Art. 3 - SCOPO

Il Fondo ha per scopo la predisposizione e l'attuazione, senza fini di lucro, di ogni forma di prestazione previdenziale, assistenziale e sanitaria nei confronti dei suoi beneficiari, sia in forma diretta, sia attraverso la stipulazione di polizze assicurative, secondo le modalità previste nel Regolamento.
Le prestazioni previdenziali e assistenziali possono riguardare a titolo esemplificativo uno o più dei seguenti trattamenti:
Previdenza integrativa;
Assicurazione sulla vita;
Assicurazione contro gli infortuni;
Assicurazione a copertura dei rischi di invalidità ed inabilità;
Assicurazione per il rimborso di spese mediche e ricovero.
Nell'ambito delle prestazioni previdenziali, assistenziali sanitarie, l'intervento del Fondo è inteso a integrazione e non in sostituzione delle forme istituzionalmente previste dagli Enti preposti per legge al Servizio Sanitario Nazionale e dai servizi aziendali vigenti, ed è riferito solamente ai lavoratori in produzione e loro familiari a carico. Il Fondo potrà inoltre promuovere, coordinare ed attuare anche attività di carattere sociale, ricreativo e culturale a favore dei propri associati che siano compatibili con le proprie finalità istitutive.
Il Fondo si pone l'obbiettivo di favorire la partecipazione di tutti i lavoratori e delle loro eventuali rappresentanze di base che siano espressione unitaria e pluralistica delle OO.SS, alle attività di cui sopra in tutte le varie fasi di progettazione, realizzazione e controllo.

Art. 4 - SOCI - ISCRIZIONE E RECESSO

Socio Ordinario del Fondo, è AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali. Sono Soci Beneficiari del Fondo i dipendenti dell'AMSA con esclusione dei dirigenti.
L'iscrizione dei Soci Beneficiari è automatica e decorre dal giorno dell'assunzione. Il recesso dei Soci Beneficiari coincide con la cessazione dal servizio ovvero dal successivo inquadramento quale dirigente presso l'AMSA e non determina il diritto ad alcun rimborso dei contributi versati, fermo restando l'eventuale trattamento previdenziale o assistenziale già acquisito a favore loro, dei loro familiari a carico o superstiti.
Ai figli minori dei Soci Beneficiari che venissero a mancare in dipendenza del rapporto di lavoro, continueranno a spettare le stesse prestazioni alle quali avevano diritto al momento del decesso del genitore, fino al conseguimento della maggiore età.

Art. 5 - CONTRIBUZIONE

Il Patrimonio del Fondo é costituito dai contributi ordinari dei Soci e dai contributi straordinari provenienti da altre fonti determinati ai sensi del presente articolo.
Il contributo ordinario dovuto dagli iscritti al FIDAS è fissato in percentuale sulla retribuzione individuale in atto al 1 gennaio di ogni anno (imponibile INPDAP). Il contributo ordinario dovuto dall'AMSA sarà quello previsto dagli accordi sindacali intervenuti tra l'Azienda e le OO.SS. di cui all'art.1. Il Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio di Previsione proporrà alle parti stipulanti gli accordi integrativi aziendali eventuali modifiche alle percentuali in vigore. Al Fondo dovranno affluire inoltre i contributi già previsti dagli accordi aziendali vigenti per prestazioni attualmente erogate dall'Azienda e trasferite al FIDAS. Il Fondo potrà accettare donazioni, oblazioni e contributi straordinari (quali a titolo esemplificativo "una tantum", contribuzioni straordinarie, ecc.).
L'iscritto può variare ogni anno la misura del contributo ordinario, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. I contributi dei Soci Ordinari e dei Soci Beneficiari sono determinati in un unico importo il cui versamento è effettuato cumulativamente dal Socio Ordinario mensilmente.

Art. 6 - PRESTAZIONI E LORO EROGAZIONI

Allo scopo di mantenere efficienza ed elasticità alla gestione del Fondo, gli organi amministrativi dello stesso ridurranno al minimo indispensabile gli adempimenti per la richiesta delle prestazioni. Le prestazioni a carico del Fondo saranno erogate sulla base di norme e procedure contenute in appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso l'erogazione delle prestazioni economiche sarà effettuata, di norma, sotto forma di rimborso di spese già effettuate. Non verranno erogate prestazioni agli iscritti che per motivi di carattere privato si trovino in aspettativa non retribuita. Ai fini delle prestazioni economiche saranno considerati unicamente gli eventi posteriori alla data di iscrizione al Fondo, con esclusione di quelli già in corso.

Art. 7 - ORGANI DEL FONDO

Sono organi del Fondo:

L'Assemblea degli iscritti;
Il Consiglio di Amministrazione;
Il Comitato Esecutivo;
Il Collegio Sindacale;
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Il Tesoriere; Il Segretario.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Art. 8.1 - Modalità e Convocazione

L'Assemblea è formata dal Socio Ordinario e dai Soci Beneficiari.
L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno dei Soci in prima convocazione e senza alcun limite di presenza in seconda convocazione comunque rappresentati. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti. L'assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno dei Soci in prima convocazione e con un numero non inferiore ad 1/3 dei Soci in seconda convocazione comunque rappresentati. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti.
La convocazione dell'Assemblea Ordinari a e Straordinaria avviene mediante affissione alle bacheche aziendali, della sede centrale, dei dipartimenti e dei nuclei, dell'avviso di convocazione contenente la data della adunanza, l'ora, nonché l'ordine del giorno da discutersi, entro e non oltre 30 giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea o mediante l'invio entro lo stesso termine a cura del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata, oppure tramite consegna, con sottoscrizione per ricevuta, di avviso contenente la data e l'ora fissata per l'adunanza, l'ordine del giorno da discutere, nonché la delega prestampata in calce, in bianco, da riempirsi a cura di ogni iscritto, in caso di impossibilità a presenziare, a favore di altro iscritto al Fondo.

Art. 8.2 - Compiti istituzionali dell'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:
elegge i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in sua rappresentanza, secondo le norme dell'allegato Regolamento Elettorale, fissandone la durata;
approva il preventivo annuale;
approva il rendiconto annuale.

Art. 8.3 - Compiti istituzionali dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria:
approva le modifiche dello Statuto;
delibera lo scioglimento del Fondo e nomina dei liquidatori.

Art. 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9.1 - Composizione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 10 (dieci) membri di cui: 4 (quattro) eletti tra persone designate dal Socio Ordinario e quindi dall'AMSA;
6 (sei) eletti tra i Soci Beneficiari.

Art. 9.2 - Compiti istituzionali del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:
predispone il preventivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea degli iscritti;
propone le modifiche al presente Statuto, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea degli iscritti;
delibera i Regolamenti contenenti le norme e le procedure per l'erogazione delle prestazioni;
nomina al suo interno il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario; determina le direttive di massima delle seguenti prestazioni:
* previdenza;
* assistenza;
* malattia;
* attività ricreative e culturali;
conferisce deleghe a uno o più consiglieri per l'esecuzione di incarichi specifici; cura la gestione del Fondo e stabilisce i criteri e i metodi per la definizione delle prestazioni agli iscritti; nomina il Comitato Esecutivo.

Art. 9.3 - Durata dell'Organo

I membri del Consiglio di Amministrazione, sia quelli di rappresentanza aziendale che quelli eletti dall'Assemblea degli iscritti permangono in carica per un periodo non superiore a tre anni in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Art. 9.4 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Validità della costituzione.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione, e si riunisce una volta al mese. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite qualora siano presenti la metà più uno dei suoi componenti, tra cui il Presidente e almeno un membro rappresentante ciascuna categoria di Soci.

Art. 9.5 - Delibera e loro approvazione.

Tutte le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
Ciascuno dei membri ha diritto ad un voto ed in caso di parità dei voti espressi quello del Presidente sarà preponderante.

Art. 9.6 - Sostituzione del membro dimissionario od assente

Il membro del Consiglio di Amministrazione dimissionario o che sia rimasto assente ingiustificato per tre convocazioni consecutive del Consiglio, se designato dal Socio Ordinario, verrà cooptato dal Consiglio su designazione di quest'ultimo, se eletto tra i Soci Beneficiari, verrà cooptato dal Consiglio mediante elezione del primo candidato non eletto. La cooptazione dei membri comunque non potrà essere effettuata per un numero superiore a 3 (tre), ed i membri cooptati decadranno dal mandato contestualmente alla scadenza della carica degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
Se nel corso dell'esercizio venissero meno più di tre membri tra quelli eletti tra i Soci Beneficiari, o tra quelli designati dal Socio Ordinario, sarà obbligo del Presidente del Consiglio di Amministrazione indire una convocazione dell'Assemblea degli iscritti per assumere le opportune delibere. A tale scopo l'Assemblea dovrà essere convocata entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione con cui si sia preso atto del verificarsi di una delle circostanze descritte nel capoverso che precede.

Art. 9.7 - Gratuità del mandato

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro incarico. Tu t t a v i a l'Assemblea può assegnare agli stessi un emolumento per incarichi speciali.

Art. 10 - COMITATO ESECUTIVO

Gli affari del Fondo potranno essere condotti anche tramite un Comitato Esecutivo formato dal Presidente e da 3 (tre) membri dei quali 1 (uno) scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione designato dal Socio Ordinario e 2 ( due) designati dai Soci Beneficiari. Tutti i membri del Comitato Esecutivo avranno diritto ad un solo voto. In caso di parità dei voti espressi quello del Presidente sarà preponderante.
Il Comitato Esecutivo si riunirà a seconda delle necessità.

Art. 11 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Il Presidente del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente rappresenta legalmente il Fondo e sovrintende alla gestione dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente convoca il Consiglio.
Il Presidente predispone il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio. In caso di temporaneo impedimento, il Presidente sarà sostituito da un Consigliere da lui delegato, che non può essere in ogni caso né il Tesoriere né il Segretario.

Art. 12 - IL TESORIERE

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio ambito un Tesoriere. Al Tesoriere è affidato il compito di accertare e curare le disponibilità di cassa del Fondo.
La cassa del Fondo sarà istituita aprendo conto corrente bancario. Il Tesoriere controfirma, unitamente al Presidente, i mandati di pagamento del Fondo.

Art. 13 - IL SEGRETARIO

Il Segretario del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. Il Segretario compila i verbali delle riunioni che devono essere conservati in apposita raccolta. Il Segretario istruisce le pratiche da sottoporre all'approvazione del Consiglio. In caso di assenza del Segretario le funzioni di verbalizzante vengono svolte da altro Consigliere .

Art. 14 - IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da 5 (cinque) membri di cui 3 (tre) eletti tra i Soci Beneficiari e 2 ( due) tra le persone designate dal Soci o Ordinario. Al proprio interno il Collegio nomina il Presidente. I Sindaci possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo della gestione del Fondo. Nessun compenso è dovuto ai Sindaci, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 15 - AMMINISTRAZIONE DEL FONDO

All'Amministrazione del FIDAS provvede il Consiglio di Amministrazione . L'AMSA curerà, senza compenso alcuno, le operazioni di cassa e di Segreteria del Fondo, sulla base delle procedure che verranno all'uopo stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - RENDICONTI ANNUALI

L'esercizio finanziario decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile di ogni anno deve essere approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario relativo all'anno precedente. Ove particolari ragioni lo richiedano il rendiconto dell'esercizio finanziario potrà essere approvato entro il 30 Giugno di ogni anno.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO DEL FONDO

La decisione relativa all'eventuale scioglimento del Fondo, nonché inerente le modalità di liquidazione, competono all'Assemblea Straordinaria degli iscritti (ex art. 8.3 del presente Statuto). Tale decisione sarà verbalizzata da un notaio. L'Assemblea determinerà le risultanze contabili.
Circa la destinazione del patrimonio si dovrà osservare la seguente disposizione: i beni risultanti dalla liquidazione saranno devoluti ad opere assistenziali e di beneficenza.
In ogni caso le risultanze attive non potranno essere distribuite agli iscritti.

Art. 18 - CONTROVERSIE


Eventuali controversie insorte tra i Soci o tra questi e il Fondo o i suoi Organi sono sottoposte al giudizio di tre arbitri da nominarsi di comune accordo tra le parti o, in casi di disaccordo, da nominarsi uno per ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Milano. Essi agiscono quali amichevoli compositori secondo equità e senza formalità di procedere. Il lodo sarà inappellabile.





 

 

 

 

Domande & Risposte
Contattaci



 
       
       
       
     

 

 

 
© Copyright , Fidas Amsa Milano. Web Hosting & Design By X Form Information Technology